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Art. 282d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA nei pesci che vivono allo stato libero, il veterinario cantonale ordina, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla pesca, i provvedimenti necessari a evitare la propagazione dell’epizoozia.

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