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Art. 282c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Dopo la conclusione dei lavori di risanamento è vietata la reintroduzione di animali nell’azienda infetta o negli impianti di detenzione infetti di un’azienda per i seguenti periodi:
    1. in caso di comparsa di IHN o VHS: sei settimane;
    2. in caso di comparsa di ISA: tre mesi.
  2. In deroga al capoverso 1 il veterinario cantonale può autorizzare la reintroduzione di animali in un’azienda prima del termine del rispettivo periodo di tempo se, per motivi dovuti alle caratteristiche degli impianti di detenzione, per l’eliminazione sicura dei virus è sufficiente un periodo più breve.
  3. Quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali occorre effettuare una nuova analisi dell’azienda o dell’impianto di detenzione in questione.
  4. Dopo la conclusione dei lavori di risanamento il veterinario cantonale trasforma la zona di protezione in una zona di sorveglianza.
  5. Se l’analisi dell’azienda risanata di cui al capoverso 3 e le analisi di cui all’articolo 282a capoversi 1 e 2 hanno dato un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il sequestro e la zona di sorveglianza.

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