916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Il veterinario cantonale può accordare, per conservare un patrimonio genetico prezioso e in deroga all’articolo 264, un trasferimento delle uova da cova provenienti da un effettivo infetto. In tal caso egli ordina:
il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo infetto;
l’uccisione e l’eliminazione degli uccelli che sono ammalati clinicamente o nei quali è stato messo in evidenza l’agente patogeno;
la pulizia e la disinfezione delle stalle;
il trasferimento delle uova da cova disinfettate, durante tre mesi al massimo, in un locale situato in un edificio che dal punto di vista della gestione sia indipendente dall’effettivo sequestrato;
il divieto di trasferire i giovani animali sgusciati dalle uova da cova;
l’eliminazione degli animali adulti dal locale originario dopo la produzione delle uova da cova;
la pulizia e la disinfezione definitive delle stalle.
Egli ordina di effettuare un ulteriore controllo di tutti i giovani animali di età compresa tra otto e 12 settimane tenuti nel nuovo locale. Tale controllo avviene prelevando campioni di sangue e utilizzando tamponi da infilare nelle coane rispettivamente nella trachea.
Se almeno un campione del controllo successivo fornisce un risultato sierologico positivo o mette in evidenza l’agente patogeno, tutti i giovani animali devono essere eliminati e le stalle devono essere pulite e disinfettate. Se il controllo successivo fornisce un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il divieto di trasferimento dei giovani animali.
Il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto è revocato al più presto 90 giorni dopo la pulizia e la disinfezione definitive.
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