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Art. 264

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di LTI, il veterinario cantonale ordina nell’effettivo infetto:
    1. il sequestro semplice di 1° grado;
    2. l’uccisione e l’eliminazione di tutti gli animali dell’effettivo infetto;
    3. la pulizia e la disinfezione delle stalle nonché dei contenitori per il trasporto delle uova e degli utensili contaminati.
  2. Revoca il sequestro al più presto 30 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.

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