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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 264
Art. 263
Art. 264a
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Art. 264
Art. 263
Art. 264a
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
In caso di diagnosi di LTI, il veterinario cantonale ordina nell’effettivo infetto:
il sequestro semplice di 1° grado;
l’uccisione e l’eliminazione di tutti gli animali dell’effettivo infetto;
la pulizia e la disinfezione delle stalle nonché dei contenitori per il trasporto delle uova e degli utensili contaminati.
Revoca il sequestro al più presto 30 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.
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