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Art. 245d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Vi è sospetto di PE se:
    1. si manifestano sintomi clinici di PE;
    2. all’atto dell’ispezione delle carni o del sezionamento vengono rilevate lesioni polmonari sospette;
    3. la messa in evidenza dell’agente patogeno indica una PE;
    4. l’esito dell’analisi sierologica è positivo; oppure
    5. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un’epizoozia.
  2. In caso di sospetto di epizoozia il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo interessato. Se l’effettivo suddetto appartiene ad un’organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell’organizzazione devono essere posti sotto sequestro.
  3. Il sospetto è considerato inconsistente se l’esito degli accertamenti successivi non corrisponde ai criteri di cui all’articolo 245a capoverso 1.

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