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Art. 245c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veterinario cantonale competente.
  2. I servizi di consulenza e i servizi sanitari attivi nel settore suinicolo notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di polmonite enzootica.
  3. La sorveglianza degli effettivi di suini avviene all’atto dell’ispezione delle carni mediante un esame per rilevare eventuali lesioni polmonari sospette. Ai fini dell’accertamento diagnostico occorre prelevare un campione degli organi sospetti.

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