916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di sospetto o di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:
il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento infetti o sospetti;
il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.
Le precedenti restrizioni sono applicabili a:
gli animali sospetti sino a quando un’analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo;
gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell’agente infettivo;
le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell’agente infettivo.
Per gli animali risultati infetti, l’avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un’ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.
Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l’acquirente sullo stato di salute dell’animale e comunicare l’identità dell’acquirente al veterinario cantonale.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.