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Art. 242

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I detentori di animali da allevamento devono:
    1. prendere provvedimenti contro la trasmissione della malattia attraverso persone, utensili e veicoli;
    2. osservare le giumente nei giorni successivi alla monta;
    3. sottoporre gli animali importati dall’estero, coperti oppure impiegati per la monta all’estero, ad un’analisi batteriologica della CEM prima della monta in Svizzera.
  2. I detentori di stalloni da allevamento devono sottoporre annualmente gli animali ad un’analisi batteriologica della CEM tra il 1° gennaio e l’inizio del periodo di monta.
  3. In presenza di un accresciuto pericolo di epizoozia:
    1. l’USAV può ordinare l’analisi regolare degli stalloni durante la stagione della monta;
    2. il Cantone può ordinare l’analisi batteriologica di tutte le giumente prima della monta.

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