916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
I detentori di animali da allevamento devono:
prendere provvedimenti contro la trasmissione della malattia attraverso persone, utensili e veicoli;
osservare le giumente nei giorni successivi alla monta;
sottoporre gli animali importati dall’estero, coperti oppure impiegati per la monta all’estero, ad un’analisi batteriologica della CEM prima della monta in Svizzera.
I detentori di stalloni da allevamento devono sottoporre annualmente gli animali ad un’analisi batteriologica della CEM tra il 1° gennaio e l’inizio del periodo di monta.
In presenza di un accresciuto pericolo di epizoozia:
l’USAV può ordinare l’analisi regolare degli stalloni durante la stagione della monta;
il Cantone può ordinare l’analisi batteriologica di tutte le giumente prima della monta.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.