916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Se, in occasione di un’analisi clinica, di un’autopsia o di un controllo delle carni, un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto che un animale sia affetto da paratubercolosi effettua, d’intesa con il veterinario cantonale, un’analisi finalizzata alla messa in evidenza dell’agente infettivo.
Qualora, a seguito di un’analisi di laboratorio, venga sospettata la paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina senza indugio l’analisi clinica dell’animale sospetto.
In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:
1 l’animale sospetto sia isolato e sottoposto al divieto di trasferimento;
2 i discendenti di esemplari femmina di cui alla lettera a che sono nati entro gli ultimi 12 mesi prima del caso di sospetto vengano sottoposti a divieto di trasferimento;
il latte dell’animale sospetto sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l’articolo 6 OSOAn3.
Il sospetto di paratubercolosi è considerato confutato:
se non è stato rilevato alcun agente infettivo nei casi di cui al capoverso 1;
se l’analisi clinica ha dato esito negativo nei casi di cui al capoverso 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩