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Commenti: Art. 237a | Omnilex
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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 237a
Art. 237
Art. 238
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Art. 237a
Art. 237
Art. 238
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
Ogni veterinario è obbligato a notificare senza indugio al veterinario cantonale un sospetto di paratubercolosi.
Il laboratorio di analisi notifica al competente veterinario cantonale i risultati positivi.
Le altre disposizioni sull’obbligo di notifica e sui primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.
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