916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Il terzo incaricato versa l’indennità a un laboratorio non appena quest’ultimo ha inserito il risultato dell’analisi di base o della prima analisi di verifica nel sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi (ARES) di cui nell’ordinanza del 27 aprile 20221concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.2
La tassa ammonta a 30 franchi per campione aggregato di un massimo di 10 animali, tuttavia a un massimo di 90 franchi per effettivo di ovini.
Essa viene fatturata prima del relativo periodo di analisi ed è calcolata in funzione dell’effettivo di ovini dell’anno precedente sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali. Determinante è il numero di giorni/animali.
L’USAV affida a un terzo la riscossione della tassa.