916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Per il programma di lotta sono computabili i costi per:
il prelievo di campioni per l’analisi di base e la prima analisi di verifica nella detenzione di ovini e l’invio di tali campioni ai laboratori;
l’analisi di tali campioni da parte dei laboratori;
la riscossione della tassa a carico dei detentori di animali.
I costi per ulteriori analisi di verifica sono a carico dei detentori di ovini.
Ai fornitori delle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a vengono versate le seguenti indennità:
un importo forfettario da 125 a 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio dei campioni ai laboratori, a seconda della grandezza e dell’ubicazione dell’azienda detentrice di animali;
1 al massimo 60 franchi per l’analisi in laboratorio di un campione aggregato di un massimo di 10 animali;
un’adeguata indennità per la riscossione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 266). ↩
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