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Commenti: Art. 215 | Omnilex
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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 215
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Art. 215
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Art. 216
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
In caso di diagnosi di leptospirosi, il veterinario cantonale ordina nell’effettivo infetto:
l’isolamento degli animali infetti;
la macellazione degli animali infetti se ciò permette di evitare la diffusione dell’epizoozia;
a dipendenza dei casi, vaccinazioni o cure.
Egli provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali infetti sia informato in merito al pericolo di contagio per l’uomo.
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