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Commenti: Art. 214 | Omnilex
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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 214
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Art. 214
Art. 213
Art. 215
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di leptospirosi.
Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche (eccezione:
Serovar hardjö).
Le altre disposizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.
Il veterinario cantonale notifica la comparsa di leptospirosi al medico cantonale.
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