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Commenti: Art. 189d | Omnilex
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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 189d
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Art. 189d
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Art. 190
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
In caso di diagnosi di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.
Ordina inoltre che:
tutti i bovini dellʼeffettivo siano sottoposti ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi;
gli animali infetti o sospetti siano eliminati.
Revoca il sequestro dopo che:
tutti gli animali dellʼeffettivo sono stati eliminati; oppure
gli animali infetti o sospetti sono stati eliminati e lʼanalisi sierologica di tutti gli animali rimanenti dellʼeffettivo ha dato esito negativo.
Lʼanalisi di cui al capoverso 3 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo lʼeliminazione dellʼultimo animale infetto o sospetto.
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