916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di sospetto di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo interessato fino all’invalidazione del sospetto.
Il sospetto è considerato invalidato se lʼanalisi sierologica di tutti i bovini dellʼeffettivo interessato ha dato esito negativo.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.