916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all’effettivo interessato è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla cessazione di tutti i sequestri.1
L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di animali. Esso può inoltre prescrivere l’esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.2