916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro la diarrea virale bovina (BVD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.1
È diagnosticata la BVD se l’esito di un’analisi virologica secondo un metodo autorizzato dall’USAV è positivo.
L’USAV emana prescrizioni tecniche2riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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