916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 100 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 150 km.1
L’USAV revoca le zone di protezione e di sorveglianza, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.2
L’USAV stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all’esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
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