916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In deroga all’articolo 85 capoverso 1, in caso di diagnosi di peste equina, il veterinariocantonaleordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:1
l’uccisione e l’eliminazione degli animali infetti;
provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.
Egli può esentare gli animali ricettivi dai provvedimenti di sequestro, se:
l’esame per accertare la presenza della peste equina ha dato esito negativo; e
gli animali sono stati protetti senza interruzione dagli insetti vettori dal momento dell’analisi secondo l’articolo 112b capoverso 1 lettera b.
Egli revoca i provvedimenti di sequestro se tutti gli animali ricettivi dell’effettivo:
sono stati sottoposti due volte a un’analisi sierologica, a un intervallo di almeno 30 giorni, e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
sono stati vaccinati contro la peste equina e da allora sono trascorsi almeno 30 giorni.
In deroga al capoverso 1 lettera a, l’USAV può ordinare che si rinunci all’uccisione e all’eliminazione degli animali infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della peste equina.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). ↩
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