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Art. 9a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un’epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell’effettivo che sono sensibili all’epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati.
  2. Il Consiglio federale stabilisce:
    1. i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall’epizoozia e nella regione circostante;
    2. i casi in cui non è necessario uccidere l’intero effettivo colpito né eliminarlo;
    3. la procedura da seguire nel caso in cui l’epizoozia non possa essere estirpata con l’uccisione e l’eliminazione degli effettivi infettati.

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