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Art. 10

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l’obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:1
  2. la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; 2.2 la macellazione o l’uccisione e l’eliminazione di questi animali; 3.3 l’eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un’epizoozia;
  3. l’isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci;
  4. l’osservazione degli animali sospetti; 6.4 il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all’asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all’aperto; 7.5 l’esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche;
  5. l’aiuto gratuito del detentore degli animali all’applicazione dei provvedimenti di lotta;
  6. la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; 10.6 l’omologazione e il modo d’uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie; 11.7 l’approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi di sanità animale.
  7. La Confederazione ha la facoltà di:
    1. limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un’epizoozia le altri parti del Paese;
    2. ordinare che le misure intese ad estirpare un’epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un’epizoozia nell’insieme del Paese;
    3. dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.8
  8. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l’igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.9

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749;FF 2019 3451).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609).

  4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269;FF 2006 5015).

  5. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609).

  6. Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609).

  7. Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749;FF 2019 3451).

  8. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609).

  9. Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187;FF 1975 II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

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