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Art. 59a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il DFI emana, in luogo dei Cantoni che non vi hanno provvisto, le disposizioni d’obbligatorietà generale che sono necessarie secondo il diritto federale per la lotta contro le epizoozie.
  2. L’USAV dispone, in luogo degli organi esecutivi cantonali che non vi hanno provvisto, le misure necessarie nel singolo caso.

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