Il DFI emana, in luogo dei Cantoni che non vi hanno provvisto, le disposizioni d’obbligatorietà generale che sono necessarie secondo il diritto federale per la lotta contro le epizoozie.
L’USAV dispone, in luogo degli organi esecutivi cantonali che non vi hanno provvisto, le misure necessarie nel singolo caso.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.