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Art. 59

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Nella misura in cui l’esecuzione della presente legge esige disposizioni completive cantonali, i Cantoni sono tenuti a emanarle e possono provvedervi per via di ordinanza.
  2. Se un Cantone non emana per tempo le disposizioni necessarie, esse saranno provvisoriamente emanate, in sua vece, dal Consiglio federale.

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