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Art. 56a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.1
  2. Il Consiglio federale determina le tasse tenendo conto del valore di macellazione, graduandole a seconda della categoria di animali. Disciplina la riscossione.
  3. La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per indennizzare i Cantoni per l’esecuzione del programma nazionale di sorveglianza di cui all’articolo 57a .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749;FF 2019 3451).

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