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Art. 56

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale stabilisce le tasse per gli esami, le visite, le autorizzazioni e i controlli effettuati al confine e nel Paese.
  2. Le tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre materie animali al confine e per l’esame di prodotti conformemente all’articolo 27 capoverso 3 sono destinate a coprire le spese cagionate alla Confederazione dall’applicazione della presente legge.
  3. I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell’effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237;FF 2003 3930).

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