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Art. 45c

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. L’USAV gestisce altri sistemi d’informazione per sostenere l’esecuzione della legislazione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari nonché per valutare i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione, in particolare:
    1. il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione;
    2. i sistemi d’informazione per il trattamento dei dati relativi all’importazione di animali e prodotti animali.
  2. I sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sono parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all’UFAG e all’USAV, finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile.
  3. I costi di gestione del sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze che consentono l’accesso al sistema d’informazione.
  4. Il Consiglio federale disciplina l’assunzione dei costi per gli altri sistemi d’informazione; in particolare può prevedere che i Cantoni contribuiscano finanziariamente ai sistemi d’informazione che utilizzano per i loro compiti d’esecuzione.

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