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Art. 45b

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Per la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali è gestita una banca dati sul traffico di animali.
  2. La banca dati sul traffico di animali contiene i dati sugli animali e sul traffico di animali secondo gli articoli 14, 15a e 16.
  3. La gestione della banca dati sul traffico di animali è finanziata per il tramite degli emolumenti versati dai detentori di animali e da altre persone tenute al versamento di emolumenti. Il Consiglio federale determina l’importo degli emolumenti e chi è tenuto a versarli.
  4. I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettera a per i propri compiti d’esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Gli accessi in linea a dati cantonali sono disciplinati dal diritto cantonale.

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