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Art. 3a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami:1
    1. alle persone che svolgono una funzione nell’ambito dell’esecuzione della presente legge;
    2. 2 ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell’ambito dell’esecuzione della legge del 20 giugno 20143sulle derrate alimentari.
  2. Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.4
  3. Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge o della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249;FF 2011 5017).

  3. RS 817.0

  4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

  5. Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249;FF 2011 5017).

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