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Art. 3

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l’articolo 5 e le seguenti disposizioni:1 1.2 Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale. 2. I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad assumere i compiti loro affidati nell’applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie. 3. L’organizzazione cantonale deve garantire un’esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

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