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Art. 34

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. L’indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell’epizoozia, l’ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie.
  2. Nessuna indennità è pagata segnatamente:
  3. per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore;
  4. per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili;
  5. per gli animali da macello di provenienza estera; 4.1 .
  6. per gli animali, che appartengono a persone domiciliate all’estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l’alpeggio o lo svernamento;
  7. per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l’infezione è avvenuta dopo l’importazione.
  8. .2

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

  2. Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187;FF 1975 II 105). Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

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