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Art. 43

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. I Cantoni possono versare indennità anche se queste ultime non sono previste dalla Confederazione. L’articolo 36 è applicabile per analogia.1
  2. I Cantoni possono pagare indennità per la perdita di animali, che, con l’autorizzazione del veterinario cantonale, si trovano temporaneamente all’estero, per l’alpeggio o scopi analoghi, e i cui proprietari sono domiciliati nella Svizzera. L’articolo 36 è applicabile per analogia.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609).

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