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Art. 1a

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Le epizoozie fortemente contagiose devono essere:
    1. estirpate il più presto possibile;
    2. combattute, per il resto, come le altre epizoozie.
  2. Le altre epizoozie devono essere:
    1. estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile;
    2. combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o
    3. sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l’estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga.

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