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Art. 1

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che:
    1. possono essere trasmesse all’uomo (zoonosi);
    2. non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi;
    3. possono minacciare specie indigene selvatiche;
    4. possono avere conseguenze economiche importanti;
    5. sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.
  2. Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.1Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne:
    1. il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali;
    2. le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e
    3. la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259).

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