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Art. 17

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. .1
  2. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di animali e di materie animali e sui mezzi usati a tale scopo.

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347;FF 1996 IV 1).

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