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Art. 16

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale

Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione degli articoli 14–15a ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale.

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