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Art. 14

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato nella banca dati sul traffico di animali. I costi dell’identificazione e della registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.1
  2. La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni.
  3. Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali.
  4. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l’identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all’obbligo di identificazione e registrazione degli animali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749;FF 2019 3451).

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