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Art. 13

916.40LFEFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica.
  2. Il detentore di animali ha l’obbligo di informare gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull’agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.

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