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Art. 26

916.341OBMFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. L’UFAG delega i seguenti compiti a una o più organizzazioni private:
    1. 1 la classificazione della qualità degli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina nonché degli animali vivi delle specie bovina e ovina sui mercati pubblici sorvegliati;
    2. 2 il controllo della determinazione del peso di macellazione;
    3. la designazione e la sorveglianza dei mercati pubblici per gli animali vivi delle specie bovina e ovina nonché l’esecuzione dello sgombero dei mercati pubblici sorvegliati; e
    4. l’organizzazione di azioni d’immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.
  2. La delega dei compiti avviene conformemente alla legge federale del 16 dicembre 19943sugli acquisti pubblici.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977).

  2. Introdotta dall’art. 62 cpv. 2 dell’O del 16 dic. 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 411).

  3. [RU 1996 508; 1997 2465all. n. 3; 2006 2197all. n. 11; 2007 5635art. 25 n. 1; 2011 5659all. n. 1,6515art. 26 n. 1; 2012 3655cifra I n. 2; 2015 773; 2017 7563all. cifra II n. 1; 2019 4101art. 1.RU 2020 641all. 7 n. I]. Vedi ora la LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1 ).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447).

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