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Art. 25a

916.341OBMFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata nell’ambito dei contingenti doganali parziali n. 5.711 e 5.712 se, durante la procedura d’imposizione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane esibisce un certificato all’ufficio doganale.2
  2. Il certificato deve:
    1. attestare che si tratta di High Quality Beef secondo i criteri definiti nel numero 5 degli obblighi assunti dalla Svizzera il 12 aprile 19793in materia d’importazione di carne bovina;
    2. 4 essere rilasciato sul modulo messo a disposizione dall’UFAG sulla sua pagina Internet;
    3. essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese; e
    4. essere firmato dalla competente autorità del Paese fornitore e munito di un timbro ufficiale.
  3. L’UFAG può autorizzare certificati in formato diverso da quello di cui al capoverso 2 lettera b, in particolare per consentire la trasmissione elettronica dei dati necessari per il certificato.5
  4. L’ufficio doganale controlla il certificato.

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703).

  3. RS 0.632.231.53

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703).

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