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Art. 19

916.341OBMFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 20081sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.2
  2. Per le altre quote del contingente il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data in cui è emanata la decisione.

Footnotes

  1. RS 632.421.0

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703).

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