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Art. 18a

916.341OBMFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:
    1. 1 a fornire la carne da importare esclusivamente a gestori di punti di vendita di carne halal riconosciuti; o
    2. a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne halal riconosciuto.
  2. L’UFAG riconosce come punti di vendita negozi, banchi di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili al pubblico e i gestori provvedono affinché:
    1. la carne e i prodotti carnei venduti a titolo commerciale siano esclusivamente carne halal e prodotti a base di tale carne;
    2. la carne halal e i prodotti carnei ottenuti da tale carne non siano rivenduti tramite il commercio intermedio;
    3. sia garantito che la designazione «halal» o «carne halal» sia indicata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile:
    1. nel negozio, nel banco di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una collocazione ben visibile, e 2. nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.2
  3. Se la carne halal e i prodotti carnei ottenuti da tale carne sono venduti tramite una piattaforma di distribuzione online, devono essere stoccati dall’operatore in Svizzera prima di essere consegnati ai clienti. La carne e i prodotti carnei devono recare la designazione di cui al capoverso 2 lettera c ed essere stoccati in modo che sia chiaramente riconoscibile che si tratta di carne halal e di prodotti a base di tale carne.3
  4. Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri.
  5. Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta, se:
    1. partecipano all’asta più di un avente diritto a quote del contingente; e
    2. il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta.4
  6. Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all’asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 703).

  4. Introdotto dalla cifra III dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).

  5. Introdotto dalla cifra III dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).

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