Torna alla legge

Art. 13

916.341OBMFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. In caso di azioni d’immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali delle specie bovina e suina è finanziato mediante contributi.
  2. I contributi d’immagazzinamento sono determinati sulla base della perdita di qualità e di peso nonché dei costi d’immagazzinamento e non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento dell’immagazzinamento.
  3. In caso di azioni di vendita a prezzo ridotto, le cosce di bestiame grosso da macello per la produzione di carne secca, le cosce di maiale per la produzione di prosciutto crudo e la carne da banco per la lavorazione possono essere vendute a prezzo ridotto mediante contributi.
  4. I contributi di vendita a prezzo ridotto non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento della vendita a prezzo ridotto.
  5. L’organizzazione incaricata allestisce i documenti contabili dell’UFAG e glieli trasmette.
  6. L’UFAG versa i contributi.

1 commentary

N1.Behördliches Nachfragen bei unvollständigen Angaben

Die Behörden müssen aktive Nachfragen stellen, wenn die übermittelten Informationen unvollständig erscheinen.

Vorliegend hat die Beschwerdeführerin die gemäss Art. 13 Abs. 1 SVKG notwendigen Informationen zu der angezeigten sekundären Wettbewerbsabrede einschliesslich der Modalitäten der Verhaltenskoordination den Wettbewerbsbehörden vermittelt (vgl. E. 514). Dies wurde von der Vorinstanz nicht bestritten. Die Wettbewerbsbehörden haben auch keine Nachfragen gestellt, um allfällig nicht ausreichende Informationen oder Beweismittel ergänzen zu können. Die Vorinstanz macht auch nicht geltend, dass sie eine weitere notwendige Mitwirkung zur Abklärung der vorgelegten Hinweise verweigert habe.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.