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Art. 18a

910.91OTermFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. La coltura principale è la coltura che occupa il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione e che è piantata al più tardi il 1° giugno.
  2. Se a seguito di danni per cause di forza maggiore ai sensi dell’articolo 106 capoversi 2 lettere f e g nonché 3 OPD1la coltura principale non può essere raccolta e viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente è considerata una coltura principale se:
    1. è piantata al più tardi entro fine giugno; e
    2. può essere raccolta regolarmente.2
  3. Una coltura piantata dopo il 1° giugno è considerata una coltura principale soltanto se:
    1. è la prima coltura piantata dopo il raccolto della coltura principale dell’anno precedente;
    2. è piantata al più tardi entro fine giugno; e
    3. può essere raccolta regolarmente.3

Footnotes

  1. RS 910.13

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 699).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 699).

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