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Art. 12a

910.91OTermFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Per prestazioni per la produzione agricola s’intendono le attività agricole di aziende e forme di comunità fornite a terzi dietro pagamento con superfici, edifici, installazioni, apparecchiature e manodopera propri dell’azienda.
  2. Non sono considerate prestazione per la produzione agricola le attività economiche alle quali non sono collegate attività agricole, come la locazione o il comodato di superfici, edifici, locali di stabulazione o macchine ad altri gestori o a terzi.

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