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Art. 165e

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. L’UFAG gestisce un sistema d’informazione geografica per sostenere i compiti di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni in virtù della presente legge.
  2. Il sistema d’informazione contiene dati sulle superfici e sul loro utilizzo, nonché altri dati per l’esecuzione di compiti con un riferimento spaziale.
  3. L’accesso e l’impiego dei dati sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 20071sulla geoinformazione.

Footnotes

  1. RS 510.62

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