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Art. 165d

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per pianificare, registrare e amministrare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d’informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti.
  2. Il sistema d’informazione dell’UFAG è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’UFAG, all’USAV e all’UFSP1e inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile.
  3. Il sistema d’informazione dell’UFAG contiene dati personali, inclusi: a dati sui controlli e i risultati dei controlli; b. dati su misure amministrative e sanzioni penali.
  4. Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e altri aventi diritto possono trattare dati online nel sistema d’informazione:
    1. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
    2. l’UFSP2: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
    3. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
    4. i terzi incaricati di compiti di esecuzione.
  5. Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d’informazione:
    1. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
    2. l’UFSP3: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
    3. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;
    4. altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;
    5. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
    6. il gestore interessato da questi dati;
    7. i terzi autorizzati dal gestore.

Footnotes

  1. Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.

  2. Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.

  3. Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.

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