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LAgr · Legge federale sull’agricoltura
Art. 164b
Art. 164a
Art. 165
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Art. 164b
Art. 164a
Art. 165
910.1
LAgr
Federal Act
1 gen 1999
Fonte originale
Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati.
Il Consiglio federale stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comunicati.
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