Torna alla legge

Art. 164b

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati.
  2. Il Consiglio federale stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comunicati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.