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Art. 164a

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Le forniture di alimenti concentrati per animali e di concimi vanno comunicate alla Confederazione affinché essa possa tenere un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale.
  2. Il Consiglio federale disciplina la cerchia delle persone soggette all’obbligo di comunicazione e stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comunicati.

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