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Art. 9

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale
  1. Se i rapporti di proprietà sono ridisciplinati conformemente all’articolo 8, l’assegnazione dei fondi può essere vincolata all’obbligo da parte del proprietario di edificarli entro un congruo termine oppure di metterli a disposizione per scopi utili all’edificazione (obbligo di costruire).
  2. L’obbligo di costruire dev’essere menzionato a registro fondiario.

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